CiclismoEditoriali

Finanziaria e favoritismi: il ciclismo italiano è da rifare

Franco Costantino, Presidente dell’A.O.C.C. (Associazione Organizzatori Corse Ciclistiche)

Una modifica al Codice della Strada fa esultare Federazione Ciclistica e RCS, società che organizza il Giro d’Italia. Ma il presidente dell’AOCC (Associazione Organizzatori Corse Ciclistiche) solleva dubbi importanti e fondati. Dubbi già espressi per altro nell’intervista esclusiva da noi pubblicata domenica 20 dicembre 2020.

di Nando Aruffo

ROMA – Il 2021 si apre per il ciclismo con il solito problema della comunicazione. Il 30 dicembre il sito internet della Federciclismo scrive che, grazie alla collaborazione con la Commissione Direttori di corsa e la RCS Sport, si è trovata la soluzione al problema del rilascio delle autorizzazioni alle gare ciclistiche “Internazionali”. Il giorno dopo, 31 dicembre, anche la Gazzetta dello Sport rilancia la medesima notizia.

Alla loro lettura, il presidente dell’Associazione Organizzatori Corse Ciclistiche, Franco Costantino, trasecola ed emette un comunicato che da un lato stigmatizza la situazione, dall’altro pone delle domande che sembrano legittime e pertinenti alle quali, però, nessuno risponde. Neanche la Gazzetta dello Sport nell’edizione del 2 gennaio. Il sito Tuttobiciweb pubblica subito, il 31 gennaio stesso, la lettera aperta del presidente degli organizzatori ma la fa sparire il giorno dopo.

Il tema del contendere è un emendamento all’Articolo 9 del Codice della Strada che trova attuazione nell’approvazione definitiva della Legge Finanziaria. Viene da pensare che si prendano provvedimenti sulla sicurezza stradale, visto che la Legge Finanziaria riguarda tutti, tutti gli italiani. E invece no.

Nel Dossier del Centro Studi della Camera dei Deputati sulla Legge Finanziaria 2021 (Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio) a pagina 250, all’interno dell’Articolo 100-bis – Promozione Turistica del territorio attraverso manifestazioni sportive – si può leggere:

Viene inoltre introdotta una modifica al Codice della strada (art. 9, co. 1, d.lgs. 285/1992) con riferimento alla modalità per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche. Si prevede in particolare che, nel caso di competizioni (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) che interessano più regioni, l’autorizzazione sia rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza della manifestazione, d’intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro 20 giorni prima della data di svolgimento della gara”.

I salti di gioia di RCS e per conseguenza dinastica della Gazzetta dello Sport sono comprensibilissimi. La legge toglie loro una mole inimmaginabile di lavoro. Meno la felicità della Federazione Ciclistica Italiana. Domanda retorica: l’emendamento Art 100 della Finanziaria riguarda TUTTE le società affiliate e tutti i tesserati che praticano ciclismo? Evidentemente no. Le gare a tappe su almeno due regioni si contano sulla punta delle dita: Giro d’Italia e Tirreno-Adriatico, Giro della Valle d’Aosta se sconfina in Piemonte, Giro d’Italia Under 23, Giro donne, Giro del Friuli se inserisce una tappa in Veneto, Adriatica Ionica Race, Tour of Alps (si corre tra Tirolo, Alto Adige e Trentino: Alto Adige e Trentino valgono due regioni o bisogna pensare a un passaggio in Lombardia o Veneto per usufruire dei benefici della legge?) e scusate se ci siamo persi qualcosa.

Questo l’inizio del comunicato di Franco Costantino, presidente dell’Associazione Organizzatori Corse Ciclistiche, il comunicato integrale è disponibile nel link sotto.

Tutto fa pensare – come sottolinea anche Franco Costantino nella sua lettera-denuncia – che, per quanto riguarda il ciclismo, l’emendamento sia confezionato su misura per le corse RCS (Giro d’Italia, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo) perché l’iniziativa è firmata dall’onorevole Roberto Pella, vice presidente vicario dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) sindaco di Valdengo (due volte sede di partenza di una tappa del Giro d’Italia: 2014 e 2017) piemontese come Paolo Bellino amministratore delegato di RCS Sport e come Urbano Cairo presidente della medesima RCS che edita la Gazzetta dello Sport. Non è finita: il titolo del medesimo Art. 100 (Promozione turistica del territorio attraverso manifestazioni sportive) sembra copiato pari pari dal programma dell’Adriatica Ionica Race, gara internazionale per professionisti ideata da Moreno Argentin: “La manifestazione si propone di esaltare la promozione turistica e la valorizzazione del patrimonio storico delle regioni attraversate, cementando i rapporti di collaborazione transfrontaliera dell’Euroregione Adriatico Ionica. Dalla Tirreno-Adriatico all’Adriatico-Ionio il circolo adesso è chiuso. Per altro, Argentin si è già portato avanti con il lavoro, perché già nelle prime due edizioni partì dal Veneto (Musile di Piave, Venezia e Mestre per concludersi a Trieste). Aspettiamo con ansia che Argentin si ricordi delle sue tre vittorie di tappa a Paglieta nella Tirreno-Adriatico per assistere alla sua corsa verso Sud e sbarcare sulla costa italiana del Mar Jonio.

Purtroppo non finisce qui. C’è un altro elemento importante, il provvedimento di sospensione del traffico. Risponde al vero affermare che la competenza passa alle regioni non è una novità: perché è così non dal recente accordo con l’ANCI, è così dal Primo gennaio 1993, data di entrata in vigore del Codice della strada, che, nel comma 7 dell’art. 9 fa riferimento agli articoli 6 e 7:

  • Art. 6:  “Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”
  • Art. 7: “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”

Agli organizzatori di gare ciclistiche, agli appassionati di ciclismo, a tutti gli utenti della strada interessano pochi passaggi:

Art. 6 – Comma 1: Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse.

Comma 4:  L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica…

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Art 7 – Comma 1: Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 (riguarda il transito periodico di armenti e di greggi, non il ciclismo) e 4.

Scusate per la pedanteria ma è in questi due articoli del Codice della Strada che si annida il vero problema. Letto e riletto l’Art. 100 della Finanziaria, viene da pensare che il legislatore abbia serenamente ignorato questi articoli fondamentali. Rileggiamo la frase interessata: “… l’autorizzazione sia rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza della manifestazione, d’intesa con le altre REGIONI interessate”.

Ovvero: la Regione dove parte la corsa avrà il compito di gestire l’iter con tutti gli Enti coinvolti (il Giro d’Italia ha stimato fossero un migliaio). Allora facciamo nostre le preoccupazioni del presidente dell’A.O.C.C. (Associazione Organizzatori Corse Ciclistiche) e riteniamo lecite almeno due domande:

  • A) Una qualsiasi regione italiana ha oggi personale competente che sappia seguire una pratica burocratica così complessa?
  • B) In caso di dinieghi che potrebbero comportare modifiche del percorso con una rielaborazione dei programmi e delle tabelle orarie del passaggio della corsa (che solo l’organizzatore è in grado di fare) cosa succede?

Esempio pratico. In un Giro d’Italia che parte dalla Val d’Aosta è in programma la tappa Peschici-Vasto di km 132 in cui ci sono 24 km da percorrere lungo la SS 16 Adriatica nella regione Molise. Se il sindaco di Petacciato o di Termoli o l’ente proprietario della strada fuori dai centri abitati vieta il passaggio della corsa com’è successo con i sindaci della Liguria per l’ultima Milano-Sanremo, chi decide il percorso sostitutivo? Da Aosta devono aprire l’atlante, vedere che in Puglia da Marina di Chieuti ci si addentra verso Chieuti, poi si entra ugualmente in Molise a San Martino in Pensilis, si attraversa Guglionesi, si aggira Montenero di Bisaccia e finalmente si torna sull’Adriatica entrando in Abruzzo a San Salvo. A prescindere dall’aumento dei chilometri per i corridori, quant’email e quanti documenti devono viaggiare in andata/ritorno tra i vari uffici?

La preoccupazione del presidente Franco Costantino è reale ma non preoccupa nessuno. Ha scritto agli organizzatori delle corse professionistiche, ai direttori di corsa della Federciclismo, alla Lega del ciclismo professionistico, alla Federciclismo medesima: nessuno ha risposto alla sua circolare. Caro Costantino si rassegni: questo ciclismo non la merita. Per paradosso viene da proporre: facciamo partire tutte le gare a tappe internazionali dal Piemonte, visto che questo emendamento nasce proprio in quella regione.

C’è un ultimo punto – trascurato da Federciclismo e RCS – da esaminare. Costantino scrive: “Inoltre con il passaggio agli Enti proprietari delle strade della competenza ad emettere il provvedimento di sospensione del traffico è stato anche trasferito il compito di farsi rifondere dall’Organizzatore il costo del servizio a tutela del provvedimento medesimo con messa a disposizione di personale necessario”.

Vero anche questo. Tale servizio a pagamento è stato stabilito dal comma 3-bis all’articolo 22 del decreto legge n. 50/2017 convertito in legge n.96 del 21/06/20. Da sei anni a questa parte, molti Comuni hanno “ignorato” detta norma fino a quando non sono stati chiamati a rispettare l’obbligo di legge. Altre amministrazioni, più saggiamente, hanno redatto “linee guida per il riconoscimento di pubblico interesse agli eventi sportivi” per concedere sconti o azzerare il pagamento dei servizi agli organizzatori.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *